Il Decreto ministeriale 9 giugno 2015 , pubblicato sul sito del ministero dello Sviluppo economico, apporta modifiche al decreto Mise del 9 dicembre 2014 sull’adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato (regolamento UE n. 651/2014) dello strumento dei Contratti di sviluppo.
Il decreto, in corso di registrazione alla Corte dei Conti , modifica alcuni aspetti attinenti alle fasi di accesso e di erogazione delle agevolazioni.
Nel decreto si precisa che la prima erogazione del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa può avvenire, su richiesta dell’impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 30 per cento dell’agevolazione concessa. A tal fine, solo per il contributo in conto impianti e per il contributo alla spesa, deve essere presentata un’apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Lo schema in base al quale deve essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall’Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero.
Intanto, il Mise conferma la Sabatini-bis per il settore dei trasporti, senza limitazioni per l'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto. Restano esclusi, come per tutti gli altri settori, gli investimenti di mera sostituzione. La precisazione arriva con la circolare n. 40650 del 29 maggio 2015.
Si ribadisce che l’acquisto di beni agevolabili deve sempre essere configurato in una delle tipologie di investimento previste dal regolamento GBER (realizzazione di un nuovo stabilimento, ampliamento di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi, trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente). L’investimento deve essere “avviato” successivamente alla presentazione della domanda di cui all’art. 8 del DM 27 novembre 2013.
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