Con la nota del 30 marzo 2006, protocollo 14/3779, il ministero del Lavoro ha ampliato i limiti temporali dei contratti di solidarietà, stabilendo che possa applicarsi, per analogia, il criterio stabilito dall’articolo 1, comma 9, della legge 223/91, che riguarda la durata complessiva del trattamento straordinario di cassa integrazione. In conseguenza di ciò, i limiti dei periodi di durata (36 mesi) tornano a decorrere, per il quinquennio in corso, dal 12 agosto 2005: da questa data parte il nuovo quinquennio nel quale le aziende, che hanno beneficiato dell’istituto previdenziale antecedentemente al 12 agosto 2005, anche per l’intera durata, potranno di nuovo fruirne.
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