A seguito del Dcpm 1° aprile 2010, che ha fissato i termini dei flussi di ingresso per lavoro stagionale valevoli per il 2010, autorizzando il lasciapassare di 80mila lavoratori extracomunitari per lavoro subordinato stagionale e di 4 mila permessi per motivo di lavoro autonomo, è intervenuto il ministero dell’Interno, con nota protocollo n. 8809/2010, in cui si precisa che i lavoratori coordinati e continuativi e quelli a progetto devono ritenersi esclusi dal suddetto flusso d’ingresso per l’anno in corso. Cioè, i titolari di contratti di collaborazione non possono ottenere il rilascio del visto d’ingresso per lavoro autonomo.
Secondo le disposizioni ministeriali, i nuovi visti si intendono riservati soltanto a: imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti; soci ed amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici e privati; artigiani provenienti da paesi extra Ue che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.
Pertanto, resta escluso il rilascio del visto per lavoro autonomo ai titolari di contratti di collaborazione (co.co.co. e co.co. pro.).
Inoltre, il rilascio del visto d'ingresso a favore di soci e amministratori di società o di titolari di contratto per prestazioni di lavoro autonomo può avvenire solo se la società di destinazione del lavoratore in Italia risulti attiva in Italia da almeno 3 anni.
Infine, l'attestazione relativa all'astratta individuazione delle risorse necessarie all'attività da intraprendere, rilasciata dalla Camera di commercio, non può risultare inferiore a 4.962,36 euro.
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