Contratti degli artisti con iter semplificato

Pubblicato il 09 ottobre 2008 L’articolo 39 del Dl 112/08, convertito dalla legge n. 133/08, mira a realizzare una uniformità di trattamento dei lavoratori, a prescindere dal settore in cui essi operano. A tal proposito, è stata abolita la sezione speciale dell’Ufficio di collocamento e, quindi, a partire dallo scorso 25 giugno, il personale artistico e tecnico non deve più iscriversi alle relative liste speciali. La circolare n. 25/2008 del ministero del Lavoro illustra le nuove modalità di iscrizione al collocamento per i lavoratori dello spettacolo, ribadendo che sono comunque fatte salve le procedure per il rilascio del nulla osta per l’assunzione dei lavoratori dello spettacolo extracomunitari. Per quest’ultimi restano in vigore le disposizioni della precedente circolare del Lavoro n. 34/2006, anche con riferimento alla durata del nulla osta che può essere rilasciato per un periodo iniziale non superiore a 12 mesi. Una proroga è concessa solo nel caso di ballerini, artisti e musicisti, per consentirgli di portare a termine lo spettacolo e proseguire il rapporto con lo stesso datore di lavoro. Semplificazioni sono state introdotte dal Dl 112/2008 anche per i rappresentanti degli artisti. Il Ministero ricorda che i manager di musicisti, cantanti e ballerini sono legittimati ad agire per loro conto sulla base della procura speciale concessa dall’artista, che non deve essere più depositata presso l’Ufficio di collocamento. I rapporti di lavoro instaurati nel mondo dello spettacolo sono sottoposti all’obbligo di comunicazione telematica anticipata; ciò vale anche per i rapporti di lavoro autonomo, per i quali permane l’obbligo di versare i contributi all’Enpals.
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