, con la sentenza n. 19351 del 18 settembre 2007, sostiene la piena autonomia tra i vari livelli della contrattazione affermando inoltre che:
- il contratto collettivo senza una scadenza non può vincolare per sempre le parti contraenti, dunque la disdetta è sempre possibile;
- è possibile la cancellazione di benefici economici ottenuti dai lavoratori in passato a titolo di gratifica.
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