L’articolo 1, comma 43 della legge 247/07 (riforma del lavoro) prevede l’introduzione graduale delle novità sul contratto a termine ed il 31 marzo finisce il periodo transitorio per tali contratti. Pertanto, tutti i periodi di lavoro a termine svolti prima della data indicata si computano nel termine di legge dei 36 mesi. Con il Dl 112/08 è stato disposto che la contrattazione collettiva ha la possibilità di derogare o eliminare il limite in vigore dal 1° gennaio 2008.
Si ricorda che i contratti in corso al 1° gennaio 2008 continuano fino al termine previsto anche in deroga alle regole limitative (Ministero del Lavoro circolare 13/08); mentre, il periodo di lavoro già effettuato alla data dell’entrata in vigore del tetto, relativamente ai contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2008, si computa insieme ai successivi periodi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo “decorsi 15 mesi dalla medesima data”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".