Contratti a termine, si cambia

Pubblicato il 25 marzo 2008

Il sito www.consulentidellavoro.it ospita il principio interpretativo numero 11/08, a firma della Fondazione studi, che chiarisce quale debba essere la corretta applicazione della norma sui contratti a termine, innovata dalla riforma del Welfare (Legge n. 247/07).

Le ragioni che determinano l’apposizione del contratto a termine devono essere oggettive verificabili. Ciò evita comportamenti fraudolenti del datore, sul quale grava l’onere di provare l’effettiva sussistenza delle ragioni giustificatrici dell’apposizione (articolo 2697 cc).

Un nuovo limite temporale, stabilito in 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi), riguarda la successione del contratto a termine; superato questo limite il contratto si considera a tempo indeterminato. Ma una (unica) proroga è ammessa attivando una particolare procedura presso la Direzione provinciale del lavoro e alla presenza dei sindacati più rappresentativi. Restano esclusi dal limite apprendistato, formazione lavoro, inserimento, dirigenti, stage e tirocini, somministrazione, mobilità, agricoltura, speciali assunzioni brevi del turismo. Viceversa, si computano nel nuovo limite i periodi di lavoro svolti con mansioni “equivalenti” (caratterizzate da un legame di equivalenza professionale generalmente regolamentato dai contratti collettivi applicati. L’assistenza sindacale al lavoratore deve ritenersi obbligatoria al fine del perfezionamento del contratto in deroga al limite dei 36 mesi. In caso di trasferimento d’azienda deve computarsi un nuovo limite di 36 mesi con riferimento al cessionario (art. 2112 cc). I contratti in corso al 1° gennaio 2008 possono superare legittimamente il limite dei 36 mesi e il termine del regime transitorio stabilito al 31 marzo 2009. Hanno, infine, diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni espletate in esecuzione dei rapporti a termine, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la medesima azienda, abbia prestato attività di lavoro per un periodo che supera i sei mesi e il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo penale telematico militare: nuove regole tecniche

16/09/2024

Memorandum: scadenze lavoro dal 16 al 30 settembre 2024 (con Podcast)

16/09/2024

L'astensione decisa individualmente dai dipendenti non è sciopero

16/09/2024

Cassa Forense. Contributi minimi 2024: al via la riscossione della quarta rata

16/09/2024

Agevolazioni prima casa: obbligo di rivendita

16/09/2024

Circolare Lavoro 16/09/2024

16/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy