Contratti a termine, si cambia

Pubblicato il 25 marzo 2008

Il sito www.consulentidellavoro.it ospita il principio interpretativo numero 11/08, a firma della Fondazione studi, che chiarisce quale debba essere la corretta applicazione della norma sui contratti a termine, innovata dalla riforma del Welfare (Legge n. 247/07).

Le ragioni che determinano l’apposizione del contratto a termine devono essere oggettive verificabili. Ciò evita comportamenti fraudolenti del datore, sul quale grava l’onere di provare l’effettiva sussistenza delle ragioni giustificatrici dell’apposizione (articolo 2697 cc).

Un nuovo limite temporale, stabilito in 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi), riguarda la successione del contratto a termine; superato questo limite il contratto si considera a tempo indeterminato. Ma una (unica) proroga è ammessa attivando una particolare procedura presso la Direzione provinciale del lavoro e alla presenza dei sindacati più rappresentativi. Restano esclusi dal limite apprendistato, formazione lavoro, inserimento, dirigenti, stage e tirocini, somministrazione, mobilità, agricoltura, speciali assunzioni brevi del turismo. Viceversa, si computano nel nuovo limite i periodi di lavoro svolti con mansioni “equivalenti” (caratterizzate da un legame di equivalenza professionale generalmente regolamentato dai contratti collettivi applicati. L’assistenza sindacale al lavoratore deve ritenersi obbligatoria al fine del perfezionamento del contratto in deroga al limite dei 36 mesi. In caso di trasferimento d’azienda deve computarsi un nuovo limite di 36 mesi con riferimento al cessionario (art. 2112 cc). I contratti in corso al 1° gennaio 2008 possono superare legittimamente il limite dei 36 mesi e il termine del regime transitorio stabilito al 31 marzo 2009. Hanno, infine, diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni espletate in esecuzione dei rapporti a termine, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la medesima azienda, abbia prestato attività di lavoro per un periodo che supera i sei mesi e il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali.

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