La circolare n. 13 che il ministero del Lavoro ha diffuso il 2 maggio scorso chiarisce che fino al 31 marzo 2009 alle aziende è data la possibilità di stipulare contratti a termine anche oltre il limite dei 36 mesi della legge 247/07 purché il rapporto non sia stato in corso al 1° gennaio 2008, data dell’entrata in vigore della norma. Dunque, il Ministero distingue l’applicazione per i contratti in corso al 1° gennaio 2008 da quelli interrotti precedentemente: i primi continuano fino alla loro naturale scadenza senza conseguenze per l’eventuale superamento del tetto dei 36 mesi; per i secondi si sposta al 1° aprile 2009 ogni sommatoria dei periodi di lavoro effettuati. Nonostante le precisazioni rimangono da chiarire alcuni aspetti sui contratti in corso al 1° gennaio 2008. Ad esempio se la “naturale scadenza” possa andare anche oltre il 31 marzo 2009 e se il datore, che ha in corso un rapporto a termine al 1° gennaio 2008, possa entro il periodo transitorio – 15 mesi – avviare un nuovo contratto a termine anche oltre i 36 mesi fissati da legge.
La circolare, inoltre, ribadisce che nei 36 mesi di durata massima del contratto a termine si computano solo i periodo svolti con contratti regolati dal Dlgs 368/01 e dalla legge 230/62, rimanendo esclusi i periodi svolti con altre tipologie di contratti a termine con finalità occupazionali diverse, come il contratto da inserimento. Infine, si ricorda che la norma sul limite di durata massima richiede identità delle parti ed equivalenza delle mansioni.
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