La legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), ai commi da 937 a 943 dell’articolo 1, ha introdotto misure di contrasto all’evasione IVA, in relazione all’immissione in consumo da un deposito fiscale o all’estrazione da deposito di destinatario registrato, di cui agli articoli 8 e 23 del Decreto Legislativo n. 504/1995 (Testo Unico Accise, “TUA”), di carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili.
La nuova disciplina – finalizzata, in particolare, a contrastare condotte fraudolente riconducibili a crescenti flussi di prodotti energetici illecitamente immessi in consumo in Italia per finalità di autotrazione – di fatto consente il versamento cumulativo dell’Iva stimata sul carburante che si prevede di immettere al consumo o estrarre dai depositi fiscali e dai depositi di destinatari registrati. Questa è la rilevante novità introdotta dal 1° febbraio 2019, per l'appunto dalla Legge di bilancio 2018.
Questo il principale chiarimento intervenuto con la pubblicazione della circolare 18/E/2019, del 7 agosto.
Con il Decreto attuativo - Decreto ministeriale 13 febbraio 2018 - la disciplina in esame ha trovato completa attuazione. Tale Decreto ha stabilito che l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato (citati articoli 23 e 8 del Decreto legislativo n. 504/1995, TUA) di benzina o gasolio, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili, è subordinata al versamento dell’Iva con modello F24 ELIDE, senza compensazione.
Oltre a ciò, le prestazioni rese all’interno del deposito, relative ai prodotti in giacenza, vanno fatturate al committente senza addebito dell’Iva, poiché in ipotesi di immissione o estrazione, la base imponibile su cui versare l’Imposta sul valore aggiunto dev'essere aumentata dell’importo di dette prestazioni.
Un ulteriore ed ultimo chiarimento agenziale, in calce al testo, è che non saranno irrogate sanzioni per le violazioni commesse anteriormente alla data della circolare (7 agosto 2019), in presenza di obiettive condizioni di incertezza, sempre che l’imposta sia stata assolta.
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