Contrasto all'evasione. Versamento cumulativo dell'IVA stimata sul carburante che si prevede di immettere o estrarre

Pubblicato il 08 agosto 2019

La legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), ai commi da 937 a 943 dell’articolo 1, ha introdotto misure di contrasto all’evasione IVA, in relazione all’immissione in consumo da un deposito fiscale o all’estrazione da deposito di destinatario registrato, di cui agli articoli 8 e 23 del Decreto Legislativo n. 504/1995 (Testo Unico Accise, “TUA”), di carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili.

Versamento cumulativo dell'IVA stimata sul carburante che si prevede di immettere o estrarre

La nuova disciplina – finalizzata, in particolare, a contrastare condotte fraudolente riconducibili a crescenti flussi di prodotti energetici illecitamente immessi in consumo in Italia per finalità di autotrazione – di fatto consente il versamento cumulativo dell’Iva stimata sul carburante che si prevede di immettere al consumo o estrarre dai depositi fiscali e dai depositi di destinatari registrati. Questa è la rilevante novità introdotta dal 1° febbraio 2019, per l'appunto dalla Legge di bilancio 2018.

Questo il principale chiarimento intervenuto con la pubblicazione della circolare 18/E/2019, del 7 agosto.

IVA sui carburanti. Nessuna compensazione

Con il Decreto attuativo - Decreto ministeriale 13 febbraio 2018 - la disciplina in esame ha trovato completa attuazione. Tale Decreto ha stabilito che l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato (citati articoli 23 e 8 del Decreto legislativo n. 504/1995, TUA) di benzina o gasolio, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili, è subordinata al versamento dell’Iva con modello F24 ELIDE, senza compensazione.

Oltre a ciò, le prestazioni rese all’interno del deposito, relative ai prodotti in giacenza, vanno fatturate al committente senza addebito dell’Iva, poiché in ipotesi di immissione o estrazione, la base imponibile su cui versare l’Imposta sul valore aggiunto dev'essere aumentata dell’importo di dette prestazioni.

Sanzioni. Scampa chi era obettivamente incerto, se ha assolto l'Imposta

Un ulteriore ed ultimo chiarimento agenziale, in calce al testo, è che non saranno irrogate sanzioni per le violazioni commesse anteriormente alla data della circolare (7 agosto 2019), in presenza di obiettive condizioni di incertezza, sempre che l’imposta sia stata assolta.

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