L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 293 del 18 ottobre precisato che, se un contribuente svolge più attività con contabilità separata, per verificare i limiti per l’utilizzo della contabilità semplificata, occorre dapprima classificare le attività come prestazioni di servizi o come altre attività d’impresa. Poi bisogna stabilire qual è l’attività prevalente e se per questa è stato superato il limite di ricavi fissato dalla norma sul regime di contabilità semplificata. Infine, occorre superare il limite massimo di ricavi per rientrare nel regime. Nel caso in esame, poiché il contribuente ha conseguito ricavi per le attività di servizi inferiore al limite di 309.874,14 euro e complessivamente ricavi inferiori a 516.456,90 euro, viene consentito l’utilizzo della contabilità semplificata.
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