Dalla circolare 18 delle Entrate diffusa ieri ultime direttive all’indirizzo degli intermediari in vista delle comunicazioni che i contribuenti dovranno effettuare entro il prossimo 30 aprile all’Anagrafe tributaria, che d’ora in avanti si chiamerà Archivio. I rapporti che vanno comunicati non oltre quella data riguardano tutte le attività finanziarie intrattenute con la clientela dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006, comprese le derivanti dall’applicazione dello scudo fiscale per le quali, tuttavia, l’Amministrazione non potrà richiedere comunicazioni specifiche. Le attività sotto scudo fiscale non emergeranno immediatamente, in quanto l’Archivio sarà informato solo dell’esistenza di un rapporto; se, in sede di indagine, verranno effettuate richieste, l’intermediario opporrà la circostanza che si tratta di un’attività “scudata”. Dal che deriva che l’anonimato fino ad oggi garantito dallo scudo fiscale dovrà lasciare spazio all’eventualità che emerga a conoscenza degli Uffici delle finanze l’attività di rimpatrio dei capitali come fatto in sé. Fa da contraltare che il Fisco fornisca piena garanzia sull’utilizzo dei dati, maneggiati, assicura, con il solo intento di razionalizzare le indagini finanziarie orientate agli intermediari attraverso la posta elettronica certificata (Pec). Una specificazione del documento agenziale riguarda il chiarimento che la data del 30 aprile p.v. costituisca un termine finale per i rapporti intrattenuti sino al 31 dicembre 2006 e, nel contempo, un termine iniziale per i rapporti intrattenuti dal 1° gennaio 2007, che andranno comunicati entro il 31 maggio, per il periodo 1° gennaio 2007 – 30 aprile 2007, per poi dar corso alle comunicazioni mensili.
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