Strasburgo e la Corte di Cassazione italiana (sentenza 21651 dell'8 novembre 2005) hanno affermato che le controversie che hanno ad oggetto provvedimenti impositivi non rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, restando quindi escluse dall'equa riparazione prevista dalla legge Pinto. La pronuncia della Cassazione, prima sezione civile, riepiloga, in pratica, i motivi di esclusione del contenzioso tributario dalle liti "lumaca" indennizzabili.
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