Contanti “vietati” per le operazioni sopra i 2.500 euro

Pubblicato il 19 agosto 2011 La manovra di ferragosto ha operato una stretta anche sul fronte del contrasto all’azione di riciclaggio di denaro. Il comma 4 dell’articolo 2 del Dl 138/2011 ha modificato l’articolo 49 del Dl 231/2010 (norma antiriciclaggio), stabilendo, tra le altre cose, il divieto di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore tra soggetti diversi se l’importo trasferito è pari o superiore a 2.500 euro.

La soglia precedente era fissata a 5.000 euro. Dunque, il nuovo intervento mira a scoraggiare ancora di più l’uso del contante per fini di elusione.

La norma è entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto sulla “Gazzetta Ufficiale”: lo scorso 13 agosto. A partire da tale data, ogni transazione di denaro da 2.500 euro in su deve essere “tracciata”. Resta ferma la sanzione amministrativa tra l’1 e il 40% delle somme trasferite in contanti o con assegni per coloro che non rispettano tale limite.

Ai titolari di libretti di deposito si ricorda di estinguerli entro il prossimo 30 settembre, se questi presentano saldi superiori alla nuova soglia o ridurne l’importo al di sotto, se vorranno mantenerne la forma “al portatore”.
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