“Non può essere impedito al contribuente che scrive a matita la contabilità, di fornire la prova della conformità delle scritturazioni alla realtà delle poste ivi annotate in termini di certezza e inerenza”. L’irregolarità non impedisce, cioè, che il contribuente provi i costi da dedurre con altri documenti senza che il Fisco, ritenendo le scritture inattendibili, possa procedere ad accertamento induttivo. Lo sentenzia nella pronuncia 12279 del 25 maggio 2007, accogliendo il ricorso di un lavoratore autonomo e precisando che “In tema di rettifica della dichiarazione ... occorre ... distinguere le irregolarità della contabilità meno gravi, contemplate dal primo comma dell’art. 39 del dpr n. 600 del fronte delle quali l’amministrazione può procedere a rettifica analitica, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente, ovvero dimostrando, anche per presunzioni, purché munite dei requisititi di cui all’art. 2729 c.c., l’inesattezza o incompletezza di una o più poste emergenti dalle scritture medesime, dalle ipotesi di maggiore gravità, previste dal secondo comma della stessa norma, che evidenziano un’inattendibilità globale delle scritture e autorizzano a prescindere da esse e a procedere in via induttiva, avvalendosi anche di semplici indizi sforniti dei requisiti necessari per costruire prova presuntiva”.
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