La Corte costituzionale, con tre sentenze depositate ieri in cancelleria, ha ritenuto illegittime, per aver superato i limiti di competenza riconosciuti dalla Costituzione, alcune leggi di enti territoriali.
In particolare, con sentenza n. 438, la Consulta ha censurato la legge 21/2007 della regione Piemonte, sull'uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti, nella parte in cui, all'art. 3, subordina il trattamento dei minori all'autorizzazione dei genitori esercenti la potestà. Secondo la Corte la legge violerebbe il consenso informato in materia di trattamenti sanitari, principio fondamentale in materia di tutela della salute rimesso alla determinazione del legislatore statale.
Con sentenza n. 437, la Consulta si è occupata di due leggi della Basilicata, in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, impugnate da Palazzo Chigi per contrasto con gli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lettera s), 118, terzo comma, e 120 della Costituzione. I giudici costituzionali hanno dato ragione al Governo stabilendo che “la normativa censurata degrada la tutela paesaggistica, che è prevalente, in una tutela meramente urbanistica”.
Infine, in materia di servizi pubblici locali, la Consulta – sentenza n. 439 - ha ritenuto illegittimo l'art. 3, comma 3 (in materia di affidamenti in house) della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 12/2007. Secondo la Consulta, in particolare, il legislatore provinciale ha indicato criteri di verifica del requisito della “rilevanza dell'attività” meno rigorosi rispetto a quelli fissati dalla giurisprudenza Ue.
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