Consulta: calcolo contributivo anche per le Casse privatizzate

Pubblicato il 21 gennaio 2012 La Corte costituzionale, con la sentenza n. 8 depositata il 20 gennaio 2012, stabilisce che normativa nazionale può superare l'autonomia regolamentare delle Casse privatizzate in caso di coerenza con le linee generali evolutive dell'ordinamento.

La Consulta era chiamata dalla Corte d’appello di Torino a dare giudizio di legittimità costituzionale sull’articolo 4, comma 3, del Dlgs n. 42/2006 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi). Nello specifico, sulla misura del trattamento pensionistico dovuto a seguito di totalizzazione dei periodi assicurativi è sollevato che la delega legislativa - legge n. 243 del 2004 - legittimasse il Legislatore delegato ad un intervento di riforma organica dell’istituto della totalizzazione e che comunque la delega legislativa includeva lo stringente criterio direttivo che rinviava, per la liquidazione delle quote dovute da ciascun ente previdenziale, alle regole proprie di ogni ente, precludendo al legislatore delegato la possibilità di imporre unilateralmente il sistema contributivo, nel rispetto dell’autonomia delle Casse privatizzate.

La questione è infondata per la ragione detta.

Si spiega, inoltre, che la differenza, segnalata dal giudice a quo, rispetto alla divergenza tra Casse private ed enti costituiti a seguito del d.lgs. n. 103 del 1996 – essendo successivi alla svolta in favore del sistema contributivo operata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) – è apparente, poiché hanno tutti dovuto adottare lo stesso sistema di calcolo: sia gli iscritti agli enti privatizzati in virtù del Dlgs n. 509/1994, sia gli iscritti agli enti di cui al Dlgs. n. 103/1996, si vedono liquidare la quota di trattamento pensionistico dovuta, in virtù della totalizzazione dei periodi assicurativi secondo regole proprie del sistema contributivo.
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