Consulenti del lavoro: ricezione dei certificati di malattia tramite delega

Pubblicato il 21 settembre 2011 Entro il prossimo 31 ottobre 2011, anche ai fini della ricezione dei certificati di malattia (circolare Inps n. 117/2011), è necessario acquisire le deleghe informatiche Inps, che consentono di mettere ordine agli archivi e ripartire con modalità più stringenti che vedranno esclusa l’attività dei CED.

È quanto ricordato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro sul sito.

Il termine del periodo transitorio, di convivenza con la previgente disciplina, inizialmente fissato nel periodo di paga aprile 2011 è prorogato alla data del 31 ottobre 2011 dal messaggio Inps 9655/2011.

A partire dal 1° novembre 2011 il nuovo sistema di deleghe sarà pienamente a regime. Dunque, non sarà più possibile operare in nome e per conto di un datore di lavoro se non in possesso di delega acquisita secondo il sistema di nuova introduzione.

Gli intermediari, individuati dall’art. 1, commi 1 e 4 della legge 12/1979, abilitati alle deleghe e che hanno ricevuto delega generale dal datore di lavoro allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale nei confronti dell’Inps, devono comunicare all’Istituto l’esistenza di tale delega con l’apposita applicazione informatizzata, così come previsto dalla circolare n° 28/2011.

Si ricorda che l’Inps ha messo a disposizione, all'interno dell'area riservata, la funzione "Gestione Deleghe" nella quale ogni Consulente del Lavoro o altro intermediario, dovrà compilare e stampare la delega e, dopo averla fatta sottoscrivere al cliente, procedere alla sua attivazione.
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