Benché normativamente il Consiglio europeo, su proposta della Commissione, possa - deliberando all'unanimità - autorizzare ogni Stato membro dell'Unione ad introdurre misure speciali di deroga al meccanismo di reserse charge IVA alla cessione di beni e prestazione di servizi ai consorzi ad opera dei consorziati (come da direttiva IVA 2006/112/Ce), nel caso dell'Italia non sussistono i presupposti.
E' in tal modo che si esprime, nelle conclusioni depositate il 21 giugno 2018 con la Comunicazione (2018) 484, la Commissione europea.
Si rammenta che il fine ultimo della introduzione di tali misure speciali è semplificare la riscossione dell'IVA o evitare evasione od elusione fiscale.
A carico dell'Italia, la Commissione Ue pone il non essere stata in grado di dimostrare:
- la natura degli eventuali problemi di frode derivanti dal rapporto tra i consorzi e i consorziati;
-la portata di tali problemi.
In sintesi, l'Italia non avrebbe dimostrato la necessità della misura di deroga all'inversione contabile per evitare le frodi o semplificare le procedure per contribuenti o amministrazioni fiscali. Con ciò, risulta ingiustificata l'adozione del meccanismo del reverse charge.
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