Consolidato nazionale con atto unico

Pubblicato il 07 giugno 2011 Con la circolare n. 27 del 6 giugno 2011, l’agenzia delle Entrate interviene a illustrare la razionalizzazione della procedura di accertamento per i soggetti che aderiscono al consolidato fiscale, operata dal decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.
 
L’intervento legislativo ha disposto la riunione in unico atto di accertamento, indirizzato sia alla consolidante sia alla consolidata, delle risultanze dei controlli sui redditi di quest’ultima, al posto del modello binario, che prevedeva il doppio livello di accertamento, in vigore fino al 31 dicembre 2010.

Dal 1° gennaio 2011, ex Dl 78/2010, la procedura di accertamento è disciplinata dal secondo comma dell’articolo 40-bis del Dpr 600/73: le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto aderente al consolidato, la determinazione della maggiore imposta accertata e delle relative sanzioni, sono effettuate con un “unico atto” di accertamento notificato sia alla consolidata che alla consolidante, per via dell’obbligazione solidale che vincola i due soggetti interessati. In proposito, l’Agenzia spiega che ciascun soggetto aderente è come se si presentasse, al momento dell’accertamento, con un imponibile dichiarato pari a zero, avendo trasferito al gruppo e in sede di dichiarazione il proprio reddito (o perdita). Pertanto, inizialmente l’atto di accertamento non tiene conto né delle perdite pregresse riportabili, né di quelle realizzate nel medesimo periodo d’imposta oggetto di rettifica, che sono, poiché trasferite, nell’esclusiva disponibilità della consolidante, la sola titolata a chiedere l’utilizzo delle perdite maturate in corso di opzione per il consolidato, previa presentazione di istanza. La consolidante, dunque, ha la facoltà di scegliere se e verso quali società controllate utilizzare le perdite del consolidato e può chiedere il computo in diminuzione dai maggiori imponibili, accertati o definiti, con la presentazione telematica del modello Ipec, che sospende per 60 giorni i termini di proposizione del ricorso. Quindi l’atto unico espone sempre una variazione positiva del reddito, la conseguente maggiore imposta, gli interessi e le sanzioni correlate.

La nuova disciplina si applica solo se prima del 31 dicembre 2010 non sia già stato emesso un atto basato sul pregresso doppio livello.

Altro intervento del Dl 78/2010 è l’introduzione dell’articolo 9-bis del Dl 218/1997, che assicura un adeguato coordinamento con la nuova disciplina prevedendo la partecipazione, sia della consolidata sia della consolidante anche disgiuntamente, al procedimento di adesione dinanzi all’ufficio competente nei confronti della società consolidata. La definizione della pretesa da parte di una delle interessate ricade nei confronti di entrambe; la società consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari nell’ambito del contenzioso.
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