Consolidato al test del modello

Pubblicato il 02 aprile 2007

Ogni società tra quelle che aderiscono al consolidato fiscale nazionale è tenuta alla compilazione del quadro GN dell’UNICO 2007 SC (sostitutivo del quadro RN), nel quale risulta il reddito complessivo al netto delle perdite degli esercizi precedenti la tassazione di gruppo, che viene comunicato al consolidante. Sempre il quadro GN è utilizzato per l’attribuzione degli ulteriori dati che attengono all’aspetto liquidatorio del tributo, nell’esigenza di dare più spazio all’indicazione di notizie utili al Fisco per monitorare proprio la fase della liquidazione. Il rigo GN19 riguarda, invece, gli acconti e impone il dettaglio dei dati utili per una corretta compilazione del rigo stesso, distinguendo tra: eccedenze ricevute (colonna 1), utilizzate dal dichiarante per l’acconto dell’IRES; acconti versati (colonna 2), tenuto conto anche dell’eventuale adesione del dichiarante a regimi di trasparenza o a precedenti regimi di consolidato; acconti ceduti alla trasparente all’atto di cessione del regime di trasparenza (colonna 3). Inoltre, ove una società che ha aderito al consolidato abbia maturato un credito IRES ante adesione indicato nella propria dichiarazione dei redditi relativa al 2005 e intenda cederlo a società consolidate, essa dovrà compilare il rigo GN9, titolato: “Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo”. Infine, i quadri NF, NE e CC del modello sul consolidato nazionale e mondiale “CNM prevedono novità rispondenti anch’essi al bisogno dell’Amministrazione fiscale di un più puntuale controllo (verso i crediti d’imposta) e di una corretta attività di liquidazione del tributo.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy