Consob, una vigilanza con limiti

Pubblicato il 21 aprile 2009

Una Srl, in violazione del Tuf, aveva operato una sollecitazione scritta all’acquisto di prodotti finanziari (contratti di investimento immobiliare senza la preventiva comunicazione alla Consob) con la garanzia di un reddito predeterminato medio/alto rispetto a quello assicurato dal mercato finanziario, e, per tali ragioni, era stata condannata a pagare una sanzione pari a 52mila euro, inflitta con decreto dell’Economia su proposta della Consob e confermata dalla Corte d’appello di Roma. La Srl si è difesa sostenendo che il divieto alla sollecitazione al pubblico riguarda investimenti in strumenti finanziari e non anche nel settore immobiliare: quest’ultimi, infatti, non sono direttamente presi in considerazione dal Tuf. Tale motivazione è stata accolta dalla Corte di cassazione che, nella sentenza n. 9316 del 17 aprile, ha accolto il ricorso della società azzerando la condanna. Secondo i giudici di merito, gli acquisti immobiliari non rientrano tra gli strumenti finanziari previsti dal Testo unico finanziario, che esplicitamente si riferisce ad azioni, obbligazioni, titoli di Stato, eccetera, per cui bisogna richiamare la locuzione “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria” prevista sempre dall’articolo 1, lettera u) del Tuf, per verificarne l’applicabilità al caso in oggetto. Tale applicabilità è, però, stata esclusa dalla Cassazione che ha addotto una duplice motivazione:

- eccessiva genericità della previsione normativa, che contravvenendo al principio di tassatività sottoporrebbe a sanzione amministrativa una vasta serie di condotte, ogni volta che le offerte rivolte al pubblico prospettassero ritorni particolarmente remunerativi;

- mancanza di analogia tra le offerte di acquisto immobiliare e i prodotti finanziari, dato che hanno per oggetto beni che non si possono assimilare.

Pertanto, conclude la sentenza in esame, gli investimenti di tipo immobiliare non rientrano tra quelli per cui è necessario il prospetto della Consob, visto anche che il reddito che essi garantiscono ai destinatari dell’offerta è di natura fondiaria: cioè, caratterizzato da una tendenziale stabilità nel tempo e da scarsa sensibilità agli andamenti dei mercati finanziari.

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