Il documento agenziale n. 21/E del 4 maggio 2009 è stato diffuso con l’intento di fornire una serie di chiarimenti per i sostituti d’imposta, Caf e professionisti abilitati che prestano la loro attività di consulenza ai lavoratori dipendenti. Nel documento si legge che, riguardo ai professionisti, c’è tempo fino al 30 giugno 2009 per iscriversi nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, che si ottiene presentando comunicazione alla direzione regionale delle Entrate competente per territorio. L’iscrizione successiva a questa data abiliterà all’assistenza solo a partire dall’anno successivo. La semplice abilitazione alla trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi non esime dall’obbligo della comunicazione. In merito ai compensi per l’assistenza fiscale, l’agenzia delle Entrate conferma che nulla è dovuto ai Caf o al professionista da parte del contribuente che ha presentato il modello 730 compilato in tutte le sue parti. Il compenso richiesto dal professionista si deve riferire alla sola fase di consulenza prestata nella fase di redazione della dichiarazione oppure nel caso di tempestiva informazione delle eventuali comunicazioni provenienti dalle Entrate.
Nel caso in cui il contribuente si avvalga dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta, non deve presentare alcuna documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati, ma deve solo conservare tale documentazione fino al 2013 ed esibirla, se richiesta, ai competenti uffici dell’agenzia delle Entrate. Il sostituto d’imposta che riceve da Caf e professionisti il risultato contabile della dichiarazione, entro il prossimo 30 giugno, procederà, entro il mese di luglio, con le operazioni di conguaglio. Da quest’anno le retribuzioni interessate ai conguagli sono quelle di “competenza” del mese di luglio e non più quelle erogate nello stesso mese (DM 164/1999, modificato dal Dl 207). Nel caso in cui entro il 15 luglio, il sostituto abbia operato rettifiche sulle dichiarazioni, deve trasmettere sia la dichiarazione originaria sia dichiarazione riportante la rettifica effettuata.
Il contribuente che si avvale dell’assistenza di un Caf o di un professionista abilitato otterrà una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1, consegnati e della documentazione esibita. Il rilascio della ricevuta serve a garantire l’avvenuta verifica, in caso di controllo, da parte del responsabile dell’assistenza fiscale e della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione alla documentazione prodotta dall’assistito. Nel caso in cui il Caf ravvisi che non può essere utilizzato il modello 730, ne deve dare immediata informazione al contribuente, entro i previsti termini ordinari, in modo tale che egli possa produrre la dichiarazione dei redditi con il modello Unico 2009 Persone Fisiche. Riguardo ai controlli sulla documentazione esibita che Caf e professionisti sono tenuti ad effettuare, si precisa che l’acquisto dei medicinali deve essere certificato dallo scontrino parlante, mentre tra gli ulteriori documenti si indica che devono essere verificati la copia della documentazione attestante i requisiti per i premi di assicurazione sulla vita e tutta la documentazione per il riconoscimento della detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica, oltre al contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e la documentazione necessaria per ottenere la detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio.
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