La Cassazione conferma la legittimità di un licenziamento irrogato al dipendente che, durante l’assenza dal lavoro per congedo parentale, ha svolto la propria prestazione (con identità di mansioni) a favore di altro soggetto.
La fattispecie trattata nella sentenza del 26 marzo 2018, n. 7425, ha riguardato il licenziamento intimato ad un autista il quale, durante il periodo di congedo parentale, aveva guidato un autobus di un’azienda cui il suo datore di lavoro aveva affidato in appalto alcuni servizi.
Il comportamento era stato considerato, dalla società datrice di lavoro, una violazione dell'obbligo di fedeltà, nonchè dei generali doveri di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto contrattuale.
Nel caso de quo, la Cassazione ha confermato quanto già stabilito dalla Corte di Appello: “l'obbligo di fedeltà, di cui all'art. 2105 c.c., integrato dai generali doveri di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto contrattuale, deve intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l'inserimento del dipendente nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto”.
Di conseguenza, alla luce di tali esposti princìpi, l’esecuzione di un’attività di lavoro identica alla prestazione svolta alle dipendenze del datore di lavoro, in favore, tuttavia, di altro soggetto (per giunta durante la fruizione del congedo parentale), risulta sufficiente a giustificare un licenziamento.
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