A seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 151/2001 dal D.Lgs. n. 80/2015, il congedo parentale è fruibile anche in modalità oraria, pur in assenza di contrattazione collettiva aziendale.
Tale modalità è, almeno per il momento, fruibile per il solo anno in corso anche se più volte il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha evidenziato che la disposizione diventerà permanente con la prossima approvazione, in via definitiva, del decreto legislativo in materia di ammortizzatori sociali (da ultimo si segnala il comunicato stampa del 13 agosto 2015).
Stante quanto sopra, l’INPS, con circolare n. 152 del 18 agosto 2015, ha fornito le istruzioni in merito evidenziando che, nel caso di specie, le domeniche, ed eventualmente i sabati in caso di settimana corta, non vanno considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo in quanto, nel congedo parentale fruito in modalità oraria, è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.
La circolare conferma, inoltre, l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con le ore di “c.d. permesso per allattamento” - perché tipologia di permesso disciplinata dal medesimo Testo Unico - nonché la cumulabilità con i permessi ex art. 33 della Legge n. 104/92, perché permessi disciplinati da disposizioni normative diverse.
Nella fase transitoria, l’Istituto ha previsto che la richiesta del congedo ad ore debba essere presentata con un’apposita domanda on line, diversa dalla domanda telematica già in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile.
Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo il genitore intenda fruire del congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria, dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio on line.
Tra le altre cose, nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore deve dichiarare se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale previsto dall’art. 32 del T.U. (si rammenta che in questo caso la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell’orario medio giornaliero).
Inoltre, sempre in questa prima fase, le domande di congedo parentale ad ore:
vanno presentate in relazione a singolo mese solare. Quindi, ad esempio, se si intende fruire di congedo parentale ad ore sia nel mese di luglio sia nel mese di agosto, dovranno essere presentate due distinte domande, una per ciascun mese;
possono riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa.
Si evidenzia che la circolare si sofferma, altresì, sull’esposizione nel flusso delle denunce Uniemens dei periodi di congedo parentale fruiti su base oraria e sul conguaglio della relativa indennità anticipata al lavoratore.
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