costituzionale, con la sentenza n. 158 del 18 aprile scorso, ha sancito che il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo 151/01, che detta norme a tutela e sostegno della maternità e della paternità, è contrario alla norma costituzionale nella parte in cui non prevede il diritto, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti, del coniuge convivente con “soggetto con handicap in situazione di gravità”, a fruire del congedo biennale indennizzato per l’assistenza del soggetto disabile. Il mancato riconoscimento del beneficio contrasterebbe gli articoli 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, determinando un’ingiustificata minore tutela del nucleo familiare proprio quando questo ne avrebbe più bisogno, essendo peraltro verosimile che il coniuge abile sia l’unico in grado di provvedere economicamente al nucleo. ha sottolineato che, seppure il coniuge sia tenuto per primo, sulla base del vincolo matrimoniale, all’adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte, la norma censurata gli riserva un trattamento deteriore rispetto ai componenti della famiglia di origine.
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