Di congedo parentale e tutela per maternità si occupano tre degli ultimi interpelli del 2008 emessi dal ministero del Lavoro.
Nell’interpello 64/2008 si chiarisce che il congedo parentale per periodi non inferiori a 40 giorni lavorativi consecutivi non contrasta con la finalità formativa del contratto di formazione-lavoro destinato ai medici che frequentano il corso di specializzazione, poiché il Dpcm 6 luglio 2007 prevede la possibilità di recuperare le assenze.
Con l’interpello 58/2003 è spiegato che l’interruzione di gravidanza verificatasi prima del 180° giorno non è considerata aborto ma malattia determinata dalla gravidanza. Pertanto, il contratto delle collaboratrici coordinate e continuative avrà la sua naturale scadenza, poiché l’articolo 66 del Dlgs 276/03 in caso di malattia prevede la sospensione e non la proroga del contratto.
Infine, l’interpello 63/2008 in merito alla base imponibile per il calcolo dell’indennità di maternità per il personale aeronavigante precisa che per le hostess l’indennità di maternità deve essere determinata assumendo la stesa base valida ai fini contributivi e fiscali.
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