A risposta di un’istanza di interpello avanzata dalla Confartigianato di Prato, in merito alla disciplina dei permessi per cure di cui agli articoli 26 della legge n. 118/1971 e 10 del dlgs n. 509/1988, il Lavoro precisa con nota protocollo 6893 di ieri che il congedo straordinario per cure (da ricondurre all’ipotesi di malattia), che spetta per 30 giorni all’anno ai lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, è indennizzato non dall’Inps ma dal datore e non è computabile nel periodo di comporto (durante il quale, ai sensi dell’articolo 2110 del Codice civile, il lavoratore in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro). La circolare 40/2005 aveva già, peraltro, ribadito il diritto del lavoratore malato a beneficiare, in aggiunta al periodo di comporto, della ulteriore possibilità di astenersi dal lavoro, in caso di riconosciuta invalidità, per mezzo dei permessi straordinari in esame.
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