L’Inps, con il messaggio n. 15195 del 25 maggio merito alle richieste di chiarimenti sul termine di presentazione della domanda d’indennità per congedo parentale – ex articoli 32 e seguenti del Dlgs 151/2001, Testo unico sulla maternità – precisa che, essendo la tale domanda un onere a carico del soggetto ai fini del pagamento dell’indennità, essa debba essere presentata all’Istituto in data antecedente alla fruizione del congedo o, almeno, entro la data del suo inizio. Il trattamento economico per congedo parentale non può, infatti, essere ammesso per i periodi anteriori alla data della domanda, come già espresso nelle sentenze di Cassazione, sezione lavoro, n. 22239/04 e n. 19369/04. Quest’esigenza di preventiva comunicazione discende dall’articolo 8 del Dpr 1026/1976, cui si riferiscono le sentenze di Cassazione, sezione lavoro, n. 22239/2004 e n. 19369/2005, che hanno specificato che il trattamento economico per congedo parentale non può essere riconosciuto per periodi anteriori alla data della comunicazione. Tale soluzione interpretativa s’applica anche alle ipotesi di flessibilità del congedo di maternità di cui all’articolo 20 del dlgs 151/2001.
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