Conformità oggettiva solo con definitiva regolarizzazione catastale degli immobili fantasma

Pubblicato il 19 novembre 2011 In merito agli immobili fantasma, non denunciati entro il 30 aprile 2011 in Catasto con la procedura Docfa, l’agenzia del Territorio, con la circolare 7 del 18 novembre 2011, definisce le modalità di aggiornamento delle banche dati catastali, in seguito all’iscrizione transitoria ex lege di una rendita presunta in base alla quale adempiere agli obblighi fiscali.

Con la circolare si descrivono le operazioni che i tecnici del Territorio devono eseguire per rendere coerenti i documenti catastali con la situazione attuale degli immobili regolarizzati. Inoltre, si illustrano le regole per la predisposizione degli atti di aggiornamento catastale, relativi agli immobili oggetto di attribuzione della rendita presunta, che verranno presentati successivamente dai tecnici professionisti.

Circa la stipula degli atti di trasferimento - successione, donazione, compravendita - di immobili con rendita presunta, si spiega che per i fabbricati fantasma scovati dall’Agenzia, rimane preclusa la possibilità di rilascio della dichiarazione di conformità oggettiva (obbligatoria nell’atto, pena la nullità) senza la definitiva regolarizzazione catastale.

Quanto alla notifica degli avvisi di accertamento della rendita presunta, si spiega che avverrà per affissione all'albo pretorio del comune di ubicazione dei fabbricati. Si darà notizia dell’affissione con un comunicato sul sito web dell’agenzia del Territorio e con la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”.
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