E' stata depositata, il 31 gennaio 2023, la sentenza n. 4145/2023 con cui le Sezioni Unite penali della Cassazione si sono pronunciate escludendo la portata retroattiva della disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen.
Il contenuto della decisione era stato anticipato da una nota di informazione provvisoria del 29 settembre 2022, dove era stato spiegato che la previsione sulla confisca per equivalente ha natura anche sostanziale ed è, pertanto, soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art. 25 della Costituzione.
Di seguito il principio di diritto enunciato nella sentenza:
"La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione".
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