Confermata la riserva ai consulenti del lavoro
Pubblicato il 06 dicembre 2011
Il Tar del Lazio, con la
sentenza n. 9236/2011, conferma che la riserva a favore dei consulenti del lavoro prevista dalla legge n. 12/1979, non è limitazione all’accesso ad una professione ma "
garanzia della sussistenza dei requisiti professionali nel compimento di una determinata attività, sì da renderla possibile unicamente a coloro che da un lato sono a ciò specificamente preparati e che, dall’altro, ne siano anche responsabili".
Il Tribunale conferma, quindi, l'esclusione dei Centri elaborazione dati dalla trasmissione delle denunce telematiche mensili all'Inps, essendo "
essi ammessi a trattare solo attività esecutive e di servizio quali quelle di mero calcolo e stampa dei dati retributivi e quelle accessorie e strumentali", respingendo il ricorso di una società di fornitura dei servizi di trattamento paghe avverso la circolare Inps
n. 28/2011 e la nota del Ministero del Lavoro
n. 7857 del 29/4/2010 che, secondo il ricorrente, escludevano illegittimamente i Ced dando un'interpretazione innovativa alla riserva prevista dalla Legge
n. 12/1979. Hanno ribadito i giudici che "
non possono considerarsi incompatibili con il Trattato disposizioni nazionali che impongano il possesso di determinate caratteristiche – professionali, culturali e tecniche – ai prestatori, laddove ciò sia giustificato dall’interesse, pubblico, dei destinatari dei servizi stessi e risulti proporzionato all’obiettivo che si intende raggiungere.”
E' piena la soddisfazione dei consulenti del lavoro, specie in un momento così delicato per le professioni ordinistiche.