L'Assonime, con circolare 38/2005, indirizza sulla clausola prevista dall'articolo 175 del Tuir, che prevede, ai fini dell'applicazione delle plusvalenze patrimoniali, che per i conferimenti di aziende effettuati nell'esercizio di imprese commerciali, si consideri valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito nelle scritture contabili del conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda nelle scritture contabili del conferitario.
Il criterio di misurazione del reddito di cui al citato articolo subisce una deroga al comma 2: il conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento prive dei requisiti per l'esenzione, ricevendo in cambio partecipazioni oggettivamente ricadenti nel regime della "Pex", si considera realizzativo di plusvalenze determinate sulla base del valore normale. Si tratta d'una clausola diretta ad evitare comportamenti antielusivi.
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