tributaria di primo grado di Trento, sezione 2, con la sentenza 251/05 dello scorso 22 febbraio ha precisato che eventuali pagamenti effettuati erroneamente in eccesso in fase di adesione alle sanatorie fiscali disciplinate dalla legge 289/2002 sono rimborsabili al contribuente. La sentenza ha una grande valenza a livello pratico in quanto interviene su un tema, quale quello dell’errore per eccesso, che in relazioni alle sanatorie fiscali era rimasto privo di chiarimenti. Le Entrate, infatti, in relazione all’errore scusabile si erano espresse con la circolare 12/E del 21 febbraio 2003, ma avevano affrontato espressamente solo il caso di errori commessi per difetto. intervenendo, conclude che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria devono essere improntati sul principio di collaborazione e buona fede (articolo 10 Statuto del contribuente), da cui discende la scusabilità dell’errore anche in caso di eccesso.
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