Condominio: il diritto all'ascensore non può ledere il diritto degli altri all'utilizzo delle parti comuni
Pubblicato il 27 luglio 2009
La Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 14876 del 24 giugno 2009, ha spiegato che il diritto del singolo condomino all'istallazione di un ascensore non può comune ledere quello degli altri condomini nell'utilizzo delle parti comuni. In particolare, precisano i giudici di legittimità, “la trasformazione della cosa comune nell'interesse esclusivo di alcuni condomini e con pregiudizio del diritto di godimento della stessa anche di un solo condomino, configura l'innovazione vietata dall'art. 1120 cod. civ., comma 2”, atteso che:
l'uso del bene avviene in violazione del limite di non alterare la destinazione naturale ed esorbita dal novero delle modifiche consentite al condomino;
le innovazioni che comportano la compromissione dei diritti degli altri condomini sono vietate ai sensi dell'art. 1120 c.c., comma 2, in quanto rendono il bene inservibile all'uso comune.
Eleonora Pergolari