La Corte di giustizia europea, con sentenza pronunciata nella causa C-297/07, ha adottato una interpretazione estensiva del principio del “ne bis in idem”, per come sancito dall'art. 54 della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen. Il divieto ad essere giudicati due volte per il medesimo fatto deve essere applicato, nei paesi dell'area Schengen, anche qualora la pena inflitta nel primo procedimento non abbia potuto essere direttamente eseguita.
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