Il Tribunale di Milano, con decreto n. 8698 del 13 luglio 2006, chiarisce che nel giudizio di omologazione del concordato preventivo – legge 80/05 - il potere di controllo del tribunale è limitato alla semplice legittimità qualora manchino opposizioni. Quindi esso può interessare solo la regolarità della procedura e l’esito della votazione.
L'esame del giudice sui "patti" preventivi viene, così, circoscritto dalle toghe di Milano per il motivo che mancando nel piano concordatario in esame la suddivisione dei creditori in classi, resta inibita al tribunale la valutazione di "convenienza" che la legge fallimentare, nella seconda parte dell'articolo 177, impone.
Peraltro, non essendo state proposte opposizioni dei creditori dissenzienti o di altri interessati e non essendosi il commissario costituito con l'intento di proporre eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio, manca il "contraddittorio delle parti" che legittimerebbe il tribunale ad assumere anche d'ufficio le debite informazioni e prove, come dispone il nuovo articolo 177, comma 4, della predetta legge.
Gli ulteriori limiti al potere di controllo della magistratura indicati nel decreto sono esaminati nell’articolo.
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