Nel collegato Giustizia - che dopo l'approvazione del Senato è ora all'esame della Camera - è stato introdotto un articolo, il 62, in base al quale, in presenza di plurime proposte di concordato, spetta al comitato dei creditori scegliere quale di queste debba essere sottoposta all'approvazione dei creditori. In caso di inerzia o impossibilità di costituzione o funzionamento del comitato, poi, è il giudice delegato che provvede a tale incombente. La novità prevede dunque l'integrazione dell'art. 125 della Legge fallimentare in un'ipotesi tipica e connaturale al nuovo concordato fallimentare sulla quale la vigente normativa tace.
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