In merito al concordato preventivo, si sta aprendo un significativo contrasto sulle condizioni per il controllo della magistratura, in attesa che si arrivi alla redazione del decreto correttivo. Attualmente, infatti, un decreto e una sentenza pur ammettendo in generale un sindacato dell’autorità giudiziaria nel merito della proposta avanzata, divergono sulle condizioni alle quali la verifica può essere effettuata. Il nodo ancora da sciogliere riguarda la possibilità per l’autorità giudiziaria, nell’ambito del concordato preventivo, di effettuare una verifica della fattibilità e convenienza del piano presentato dal debitore oppure se il giudice deve limitarsi a un controllo sul raggiungimento delle maggioranze previste. Al tribunale di Milano, dove è in generale ammesso un sindacato sul merito, c’è invece divergenza sulle condizioni cui il controllo è subordinato e, in particolare, sulla necessità delle opposizioni dei creditori. Nella prassi giurisprudenziale incomincia ad apparire predominante l’orientamento secondo cui la riforma del concordato preventivo avrebbe modificato i poteri dell’autorità giudiziaria sostituendo al controllo sulla meritevolezza e sulla convenienza un controllo sulla fattibilità, da intendere come “sostenibilità e coerenza del piano in considerazione delle risorse già disponibili e di quelle ragionevolmente prevedibili rapportate all’ammontare dei crediti da soddisfare”.
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