La Cassazione, con sentenza depositata il 4 febbraio scorso, la n. 2706, ha fornito importanti chiarimenti circa l'istituto del concordato preventivo alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma del diritto fallimentare. In primo luogo, la Corte di legittimità ha ritenuto ammissibile la relazione redatta dal professionista che era in precedenza incompatibile: i giudici, in proposito, distinguono la semplice incompatibilità, che può essere rimossa con effetti di sanatoria, dall'incapacità che, per contro, esclude alla radice la validità degli atti. La Cassazione precisa, in secondo luogo, che la divisione per classi dei creditori, nella formazione del piano per l'ammissione al concordato, deve avvenire per “omogenei interessi economici”. Infine, il Tribunale- si legge nella sentenza - quando la procedura è esente da vizi, può decidere per l'approvazione del concordato anche senza il raggiungimento delle maggioranze di classe. Oridinatorio, poi, è il termine per l'omologazione del concordato.
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