di cassazione, con la sentenza 21325 del 3 ottobre stabilito che la conciliazione di fronte alla commissione tributaria “costituisce un istituto deflativo di tipo negoziale”, quindi essa ha a oggetto le somme dovute a titolo di imposta, di sanzioni e di interessi, non solo il reddito imponibile. Sulla base di questa conclusione, in tale sede la misura dell’imposta può anche essere diminuita ed il giudice deve limitarsi “a prendere atto dell’avvenuta definizione della controversia”.
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