Durante una verifica aziendale, il Fisco rileva che un docente universitario ha rilasciato tre ricevute per una cifra complessiva di 50mila euro con causale “cessione di know how per realizzazione di nuova mescola”, non assoggettando l’importo a Imposta sul valore aggiunto. Contestata al docente l’omessa fatturazione delle prestazioni, l’Agenzia fiscale gli notifica un avviso di accertamento. Il contribuente verificato impugna l’atto, contestando l’operato dell’Ufficio per mancanza, nei suoi confronti, del requisito soggettivo: affinché sussista l’esercizio di un’arte o professione ex articolo 5 del Dpr 633/72 – sostiene - è necessario che un’attività sia svolta stabilmente e sistematicamente, evidenziando l’intenzione del soggetto di intraprendere e svolgere l’esercizio di simile attività. Nel caso, ciò non si è verificato (la prestazione si è svolta occasionalmente e sporadicamente).
I giudici pisani – Ctp, sentenza n. 157, depositata il 13 febbraio 2008 – esaminati ampiamente gli elementi che caratterizzano il concetto di know how, concludono che nell’economia del rapporto intercorso, la cessione del cosiddetto “patrimonio di conoscenze” ha rappresentato una funzione marginale rispetto alle altre attività che, in sostanza, sono state il vero “oggetto” del contratto. Mentre, la sistematicità e la continuità dell’attività economica, quali indici di professionalità, vanno intese non in senso assoluto, piuttosto relativo, non potendosi escludere la qualità di imprenditore quando il soggetto svolga un’attività che si protragga per un tempo apprezzabile, ancorché confinata al compimento di un’operazione unica. Sussistendo il requisito della abitualità, i corrispettivi percepiti sono perciò schiavi dell’Imposta indiretta.
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