L’ultimazione del regolamento attuativo della disciplina sulle Siiq da parte del ministero dell’Economia, permette agli operatori interessati, di conoscere i meccanismi del nuovo regime ed i requisiti necessari. residente in Italia, per poter adottare il regime Siiq, deve possedere, a decorrere dal primo periodo di imposta in cui aderisce al regime, le seguenti prerogative:
- prevalente attività di locazione immobiliare;
- quotazione dei titoli di partecipazione in mercati italiani regolamentati;
- soglia partecipativa massima del 51% dei diritti di voto e di partecipazione agli utili;
- previsione di un azionariato diffuso con una soglia partecipativa minima del 35% posseduto da soci che detengono massimo l’1% dei diritti di voto e di partecipazione agli utili.
Gli immobili debbono rappresentare circa l’80% dell’attivo patrimoniale, mentre i ricavi prodotti dall’attività almeno l’80% dei componenti positivi del conto economico.
Il regime prevede la corresponsione ai soci della Siiq dell’85% dell’utile netto derivante dall’attività locativa immobiliare. Le plusvalenze al valore normale realizzate precedentemente all’ingresso nel regime delle Siiq sono soggette all’imposta sostitutiva di Ires ed Irap con l’aliquota del 20%, mentre dal periodo di imposta dal quale è effettiva l’opzione, il reddito prodotto dalla locazione di immobili è totalmente esente da Ires e Irap. Gli altri tipi di reddito prodotti dalle Siiq seguono le regole di tassazione ordinaria. Le distribuzioni degli utili dell’attività di locazione, sono assoggettate alla ritenuta al 20%: applicata a titolo d'imposta verso le persone fisiche ed i non residenti; a titolo di acconto, invece, per gli imprenditori, per le società e per le stabili organizzazioni di non residenti. Non si applica la ritenuta nei riguardi di fondi pensione, organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e nel caso in cui gli utili contribuiscano al risultato maturato dalle gestioni individuali di portafoglio.
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