Il dipartimento scientifico della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro illustra, nel parere numero 4 del 23 luglio 2009, i termini di compilazione del Libro unico del lavoro (decreto ministeriale 9 luglio 2008), in caso di autorizzazione al differimento del versamento dei contributi.
I tempi di compilazione del Libro unico del lavoro e la data per il versamento dei contributi, in caso di autorizzazione al differimento, sono coincidenti: il Libro unico del lavoro va compilato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, ma sono da ritenere tempestive, quindi non sanzionabili, le registrazioni effettuate successivamente, sempreché avvengano entro lo stesso giorno in cui è versata la contribuzione mensile. La norma – circolare del Lavoro n. 20/2008 – ha l’evidente “scopo (...) di uniformare il temine ultimo delle scritturazioni a quello relativo ai versamenti contributivi”.
Il Ministero ha ulteriormente chiarito che “In caso di differimento degli obblighi contributivi risulta conseguentemente differito anche il termine per la compilazione del libro unico”.
Le ferie del periodo estivo allungano i termini per le annotazioni: il datore può chiedere all’Inps il differimento del versamento contributivo in caso di chiusura estiva dell’azienda, presentando entro il mese di maggio dell’anno in cui intende procedere al differimento, la relativa richiesta, anche quando il periodo feriale non coincide con quello tradizionale estivo. Essa varrà per il mese di chiusura dell’azienda.
Alessia Lupoi
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