Con la sola denuncia penale raddoppiano i termini dell’accertamento
Pubblicato il 24 dicembre 2009
La circolare n.
54, emessa dall’agenzia delle Entrate il 23 dicembre 2009, interviene a fornire spiegazioni in merito alla disposizione del decreto legge 223/06 che prevede il raddoppio della durata dell’ordinario termine decadenziale per
l’attività di accertamento in presenza di
violazioni che comportino l’obbligo di denuncia, ai sensi dell’articolo 331 del
codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal decreto legislativo n. 74/2000.
L’Agenzia chiarisce che il termine ordinario fissato al 31 dicembre del quarto anno successivo a
quello in cui è stata presentata la dichiarazione (o 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui questa avrebbe dovuto essere presentata) raddoppia al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello
in cui è stata presentata la dichiarazione e, nel caso di omessa presentazione o di
presentazione di dichiarazione nulla, fino al 31 dicembre del decimo anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata a prescindere dall’esito del procedimento penale. Infatti basta la “
presenza di
violazioni che comportino l’obbligo di denuncia”, ossia nelle ipotesi in cui i pubblici ufficiali e gli
incaricati di pubblico servizio, avendo notizia di reato perseguibile d’ufficio
nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, sono tenuti a farne
denuncia per iscritto.
Viene, inoltre, precisato che la regola vale anche nei casi in cui, “per l’accertamento tributario nei confronti del soggetto verso
cui opera l’ampliamento dei termini, sia necessario procedere all’accertamento
anche nei confronti di altro soggetto d’imposta legato al primo, ad esempio, da
un rapporto di responsabilità solidale”, solo per gli aspetti tributari che
assumono rilevanza per la determinazione della posizione fiscale del primo e
solo per il periodo di imposta cui si riferisce la violazione che assume
rilevanza penale.