Con la clausola non retribuito il cambio d’abito
Pubblicato il 09 aprile 2011
La Cassazione, con sentenza n.
8063 dell'8 aprile 2011, accogliendo il ricorso di una grande azienda cui gli operai avevano fatto causa perché non retribuiti per il tempo di “vestizione” e di percorrenza, chiarisce che la clausola del contratto collettivo di lavoro che esclude il pagamento agli operai del tempo per cambiarsi è lecita.
Pertanto, se nel contratto collettivo di riferimento, è inserita la clausola: “sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione”, il datore di lavoro non pagherà il tempo che occorre per indossare l’abito da lavoro o arrivare sul posto.