Con la clausola non retribuito il cambio d’abito

Pubblicato il 09 aprile 2011 La Cassazione, con sentenza n. 8063 dell'8 aprile 2011, accogliendo il ricorso di una grande azienda cui gli operai avevano fatto causa perché non retribuiti per il tempo di “vestizione” e di percorrenza, chiarisce che la clausola del contratto collettivo di lavoro che esclude il pagamento agli operai del tempo per cambiarsi è lecita.

Pertanto, se nel contratto collettivo di riferimento, è inserita la clausola: “sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione”, il datore di lavoro non pagherà il tempo che occorre per indossare l’abito da lavoro o arrivare sul posto.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy