Le operazioni di leasing finanziario rappresentano - per l'ordinamento italiano del bilancio che è nel codice civile - una spesa per il godimento dei beni di terzi (che comprende la quota degli interessi e la quota dell'ammortamento) riscattabile dietro un ridotto corrispettivo, la cui entità è finalizzata ad indurre all'esercizio dell'opzione di acquisto. L'analisi di queste operazioni è demandata all'interpretazione che se ne fa sulla base del principio contabile internazionale Ias 17, che prevede effetti del leasing sul patrimonio, dato:
- per i beni oggetto dei contratti in corso, dalla differenza tra il valore originario del bene (al netto degli ammortamenti che l'impresa avrebbe fatto se avesse acquistato dall'origine il bene) ed il valore delle rate residue e del riscatto, attualizzato al tasso del contratto di leasing;
- per i beni già riscattati, dal valore teorico, diminuito del valore di bilancio (vale a dire quello non ammortizzato) calcolato sul prezzo di riscatto.
La circolare delle Entrate n. 11 del 17 marzo 2005 ha, comunque, precisato che tra gli interessi passivi potenzialmente indeducibili ai sensi dell'articolo 98 del TUIR sono da imputare anche quelli impliciti sui contratti di leasing finanziario.
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