Con il condono del 2002 niente rimborsi Irap relativamente agli anni della definizione agevolata
Pubblicato il 15 ottobre 2009
Con sentenza n.
21719 del 13 ottobre 2009 la Cassazione ha chiarito che il condono tombale preclude, ex art. 9 della legge 289/2002, il rimborso da parte del Fisco delle somme non dovute per le annualità d’imposta definite in via agevolata. Tale chiusura delle liti fiscali pendenti, attraverso il pagamento di una somma correlata al valore della causa, produce effetto estintivo del giudizio anche verso le domande giudiziali relative alle richieste di rimborso d’imposta. Nel caso di specie un professionista, che aveva condonato nel 2002, chiedeva il rimborso dell’Irap pagata asserendo l’insussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione.