Comunitaria 2008: effetto dell’abrogazione della presunzione legale a decorrere dal 2006
Pubblicato il 15 aprile 2010
L'agenzia delle Entrate, con la circolare n.
18 del 14 aprile 2010, interviene a fornire chiarimenti in merito alla decorrenza delle modifiche operate dalla Legge Comunitaria 2008, che abroga le norme che attribuiscono all’Amministrazione il potere di rettificare la dichiarazione Iva e il reddito d'impresa del contribuente in base al solo scostamento tra il corrispettivo delle cessioni di beni immobili e relative pertinenze ed il valore normale dei beni stessi.
Si spiega che la norma abrogativa della disposizione introdotta dal decreto-legge n. 223 del 2006 ha “natura procedimentale”, dunque, ha efficacia anche per le rettifiche relative ai periodi d’imposta ancora accertabili.
Si ricorda che la disposizione che ha consentito all’Amministrazione finanziaria di procedere direttamente alla rettifica della dichiarazione annuale Iva, indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente, considerando integrata la prova dell’esistenza di operazioni imponibili per un ammontare superiore a quello dichiarato in caso dello scostamento citato, è recata dal decreto Visco- Bersani, decreto-legge n. 223 del 2006, in vigore dal 4 luglio 2006. Tale disposizione ha modificato agli articoli 54, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972 e 39, comma 1, lettera d) del DPR n. 600 del 1973.
L’abrogazione delle disposizioni introdotte da parte della Legge Comunitaria 2008 ha fatto venire meno le presunzioni legali relative, ripristinando il quadro normativo esistente ante 4 luglio 2006, producendo effetti anche con riferimento al periodo pregresso (periodo fra il 4 luglio 2006 e la decorrenza delle disposizioni della Comunitaria 2008: 15 luglio 2009 per l'Iva e 29 luglio 2009 per le imposte sui redditi).
Ne deriva che lo scostamento dei corrispettivi dichiarati per le cessioni di beni immobili rispetto al valore normale torna a costituire elemento presuntivo semplice, e gli uffici, nel riesaminare le controversie pendenti, dovranno valorizzare la presenza di tali ulteriori elementi presuntivi (gravi, precisi e concordanti), i quali, tra loro associati, siano idonei a sostenere la pretesa tributaria in fase contenziosa, tenuto conto, altresì, delle ragioni rappresentate dal contribuente.