Con la circolare 6/08, l’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti ha voluto fare il punto dei nuovi incarichi e delle nuove prospettive professionali che si aprono per l’intera categoria, ora che tra i nuovi adempimenti dei dottori commercialisti rientra anche quello della cessione di partecipazioni in società a responsabilità limitata. Dal momento che la nuova attività fa emergere numerosi problemi operativi, si è sentita la necessità di rilasciare alcuni chiarimenti al riguardo. Particolare attenzione dovrà essere prestata quando la cessione di partecipazioni è disciplinata dallo statuto sociale con l’apposizione di particolari limitazioni (clausole di gradimento o di prelazione) e, soprattutto, quando la partecipazione è detenuta in comunione dai coniugi. Quest’ultimo aspetto richiede una disciplina particolare visti i risvolti di carattere civilistico e fiscale. La circolare dei dottori commercialisti, sul punto afferma la necessità di ottenere il consenso del coniuge per trasferire la partecipazione detenuta in comunione, così come previsto dall’articolo 180 del Codice civile. In caso di mancato consenso, il coniuge che ha visto leso il suo diritto potrà proporre istanza affinché la comunione sia ricostituita allo stato precedente la cessione, oppure, in caso di impossibilità di riottenere la partecipazione, potrà richiedere all’altro coniuge un indennizzo. Entrambi i coniugi dovranno poi essere iscritti al libro soci e la gestione dei diritti sociali connessi alla partecipazione dovrà essere compiuta da un rappresentante della comunione. Ma è proprio quest’ultimo aspetto e cioè valutare a chi compete l’esercizio dei diritti sociali (soprattutto del diritto di voto) che è particolarmente importante quando si vuole valutare le ricadute fiscali della cessione della partecipazione. A tal proposito è importante, soprattutto ai fini della tassazione del capital gain sulle cessioni delle partecipazioni dei coniugi, capire se oggetto della cessione è una partecipazione qualificata oppure una partecipazione non qualificata. Nel primo caso, il capital gain verrebbe tassato al 50 per cento; mentre in caso di partecipazione non qualificata, il capital gain verrà assoggettato a imposta sostitutiva del 12,5 per cento senza concorrere alla formazione dell’imponibile complessivo. Da qui la conclusione che la cessione della quota del coniuge rappresentante sia da considerarsi qualificata, mentre quella del coniuge non rappresentante dovrebbe essere considerata non qualificata.
Tra gli obblighi dei dottori commercialisti chiamati a gestire una cessione di quote di Srl rientra ora anche il rilascio della certificazione alla parte cedente entro il termine del 28 febbraio 2009 e l’invio del 770. In particolare, spetta al commercialista l’obbligo della compilazione del quadro SO del modello 770 ordinario (da presentarsi entro il 31 luglio e il 30 settembre 2009) per l’indicazione della generalità dei soggetti cedenti.
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