Comunicazioni depositi titoli: con saldo zero niente bollo
Pubblicato il 25 ottobre 2011
L’agenzia delle Entrate, con la
circolare 46 del 24 ottobre 2011, fornisce risposte in merito ai quesiti giunti dal settore bancario e finanziario in merito all’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari (anche le Sim), alla luce del Dl 98/2011. Si ricorda che il tema era stato trattato nella pregressa circolare 40/E/2011.
Viene detto che:
- le comunicazioni relative ai depositi di titoli con saldo zero non devono scontare l’imposta di bollo né sulla comunicazione periodica, né su quella relativa alla chiusura del rapporto;
- le società di intermediazione mobiliare devono applicare l’imposta di bollo sulle loro comunicazioni, per la data di emissione della comunicazione il riferimento è a quella di chiusura del rendiconto;
- nel calcolo dell’imposta è da considerare il valore complessivo dei titoli detenuti presso lo stesso intermediario individuando quello economicamente più rilevante;
- mentre, per il deposito di maggiore ammontare l’imposta va calcolata sommando il valore di tutti i depositi presso lo stesso intermediario, per tutti gli altri depositi l’imposta si calcola in base al valore raggiunto dal singolo deposito al termine del periodo di rendicontazione;
- le comunicazioni riferibili al 30 giugno 2011, anche quelle formate dopo questa data, soggiacciono al previgente tributo;
- è soggetto a bollo solo il servizio di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari.